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Accordo per un Santuario dei mammiferi marini nel mar Mediterraneo
(Versione italiana a cura del Ministero degli Affari Esteri)

Le Parti del presente Accordo, considerando le minacce che gravano sui mammiferi marini nel Mediterraneo e particolarmente sul loro habitat; considerando che nel Mare Mediterraneo esiste una zona di ripartizione di questi animali particolarmente importante per la loro conservazione ; considerando che, sulla base della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, la zona in questione è costituita in parte di acque sulle quali ciascuna delle Parti esercita la sua sovranità o giurisdizione; considerando che la Comunità Europea esercita, per due Stati Parti, una competenza esclusiva in materia di conservazione e gestione delle risorse acquatiche marine viventi; che le misure tecniche di conservazione delle risorse di pesca nel Mediterraneo sono attualmente fissate dal Regolamento (CE) n°1626/94 del Consiglio del 27 giugno 1994; riconoscendo che, per due Stati Parti, le disposizioni che saranno adottate in applicazione del presente Accordo non possono mettere in discussione i principi e le disposizioni comunitarie pertinenti, né mettere in causa le loro obbligazioni e i loro impegni in quanto Stati membri della Comunità; tenuto conto dei trattati e degli altri strumenti internazionali pertinenti e in particolare: le convenzioni sulla conservazione delle specie migratorie appartenenti alla fauna selvaggia e relativi alla conservazione della vita animale e dell'ambiente naturale d'Europa; la Convenzione internazionale per la regolamentazione della caccia alla balena e l'Accordo sulla conservazione dei cetacei del Mar Nero, del Mediterraneo e della zona atlantica adiacente; la Convenzione sulla protezione dell'ambiente marino e del litorale del Mediterraneo e i relativi Protocolli; desiderose di adoperarsi per la conservazione dei mammiferi marini nel Mediterraneo: hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Ai fini del presente Accordo:

a.lo stato di conservazione è giudicato "favorevole" quando le conoscenze sulle popolazioni indicano che i mammiferi marini della regione costituiscono un elemento vitale degli ecosistemi ai quali essi appartengono;

b.la parola "habitat" significa ogni zona dell'area di ripartizione dei mammiferi marini occupata provvisoriamente o in permanenza da questi ultimi, in particolare per la riproduzione, il parto, l'allattamento e le vie di migrazione;

c.la parola "presa" significa la caccia, la cattura, l'uccisione o la molestia nei confronti dei mammiferi marini, nonché il tentativo di compiere tali atti.

Articolo 2

1.Le parti istituiscono un Santuario marino nella zona del Mediterraneo definita all'articolo 3, la cui diversità e ricchezza biologica costituiscono fattori indispensabili alla protezione dei mammiferi marini nel loro habitat.

2.Nel Santuario le Parti proteggono i mammiferi marini di ogni specie .

Articolo 3

Il Santuario è costituito da zone marittime situate nelle acque interne e nei mari territoriali della Repubblica Francese, della Repubblica Italiana e del Principato di Monaco, nonché dalle zone di alto mare adiacenti. I suoi limiti sono i seguenti:

ad ovest, una linea che va dalla punta Escampobariou (punta ovest della penisola di Giens: 43°01'70"N, 06°05'90"E) a Capo Falcone, situato sulla costa occidentale della Sardegna (40°58'00"N, 008°12'00"E);

ad est, una linea che va da Capo Ferro, situato sulla costa nord orientale della Sardegna (41°09'18"N, 009°31'18"E) a Fosso Chiarone, situato sulla costa occidentale italiana (42°21'24"N, 011°31'00"E).

Articolo 4

Le Parti si impegnano a prendere nel Santuario le misure appropriate indicate agli articoli seguenti, per garantire uno stato di conservazione favorevole dei mammiferi marini proteggendoli, insieme al loro habitat, dagli impatti negativi diretti o indiretti delle attività umane.

Articolo 5

Le Parti cooperano allo scopo di valutare periodicamente lo stato delle popolazioni di mammiferi marini, le cause di mortalità e le minacce che gravano sul loro habitat e in particolare sulle loro funzioni vitali, come l'alimentazione e la riproduzione.

Articolo 6

1.Tenuto conto dei loro impegni internazionali, le Parti esercitano la sorveglianza nel Santuario e intensificano la lotta contro ogni forma di inquinamento, di origine marittima o tellurica, che abbia o sia suscettibile di avere un impatto diretto o indiretto sullo stato di conservazione dei mammiferi marini.

2.Le Parti adottano strategie nazionali miranti alla soppressione progressiva degli scarichi di sostanze tossiche nel Santuario, accordando la priorità a quelle elencate nell'Allegato I del Protocollo della Convenzione di Barcellona relativa alla protezione del Mar Mediterraneo contro l'inquinamento derivante da fonti e attività situate a terra.

Articolo 7

Nel Santuario le Parti:

a.vietano ogni presa deliberata o turbativa intenzionale dei mammiferi: possono tuttavia autorizzare prese non letali in situazioni di urgenza o nel quadro di lavori di ricerca scientifica "in situ" condotti nel rispetto del presente Accordo;

b.si conformano alla normativa internazionale e della Comunità Europea, in particolare per quanto riguarda l'utilizzo e la detenzione dello strumento da pesca denominato "rete derivante";

c.si concertano, per quanto necessario, in vista di promuovere nei fori competenti, dopo valutazione scientifica, l'adozione di regole riguardanti l'uso di nuovi sistemi di pesca che potrebbero comportare la cattura dei mammiferi marini o mettere in pericolo le loro risorse alimentari, tenuto conto del rischio di perdita o abbandono degli strumenti da pesca in mare.

Articolo 8

Nel Santuario le Parti regolamentano l'osservazione dei mammiferi marini a fini turistici.

Articolo 9

Le Parti si concertano in vista di regolamentare ed eventualmente vietare nel Santuario le competizioni di barche veloci a motore.

Articolo 10

Le Parti si concertano in vista di armonizzare per quanto possibile le misure stabilite in applicazione degli articoli precedenti.

Articolo 11

Senza pregiudizio delle relative disposizioni del diritto internazionale ed eventualmente della normativa della Comunità Europea, le disposizioni precedenti non inficiano il diritto delle Parti di stabilire misure interne più rigorose.

Articolo 12

1.Le Parti tengono regolarmente riunioni per la messa in opera e l'applicazione del presente Accordo. Esse fissano le condizioni di organizzazione di tali riunioni tenendo conto delle strutture già esistenti.

2.In questo contesto esse favoriscono ed incoraggiano:

c.i programmi di ricerca nazionali e internazionali miranti a realizzare l'applicazione scientifica delle disposizioni del presente Accordo;

d.le campagne di sensibilizzazione presso gli operatori e gli altri utilizzatori del mare, nonché le organizzazioni non governative, soprattutto per quanto riguarda la prevenzione delle collisioni tra navi e mammiferi marini e la comunicazione alle autorità competenti della presenza di mammiferi marini morti o in difficoltà.

Articolo 13

Per assicurare l'applicazione delle disposizioni del presente Accordo le Parti fanno appello in particolare ai servizi abilitati ad esercitare la sorveglianza in mare. Esse si impegnano a cooperare e scambiarsi ogni informazione necessaria al riguardo. A questo scopo le Parti facilitano l'utilizzo reciproco dei loro porti aerei e marittimi secondo procedure semplificate.

Articolo 14

1.Nella parte di Santuario situata nelle acque che ricadono sotto la sua sovranità o giurisdizione ognuno degli Stati Parti al presente Accordo è competente per assicurare l'applicazione delle disposizioni di quest'ultimo.

2.Nella altri parti del Santuario ciascuno degli Stati Parti è competente ad assicurare l'applicazione delle disposizioni del presente Accordo nei confronti delle navi battenti la sua bandiera nonché, nei limiti previsti dalle regole del diritto internazionale, nei confronti di navi battenti la bandiera di Stati terzi.

Articolo 15

Nulla nel presente Accordo può mettere in discussione l'immunità sovrana delle navi da guerra od altre navi appartenenti o comunque utilizzate da uno Stato, nella misura in cui sono adibite ad un servizio publico non commerciale. Tuttavia ogni Stato Parte deve accertarsi che le sue navi e aeromobili che godono di immunità sovrana secondo il diritto internazionale agiscano secondo modalità compatibili con il presente Accordo.

Articolo 16

Non appena il Protocollo relativo alle aree specialmente protette ed alla diversità biologica nel Mediterraneo entrerà per esse in vigore, le Parti presenteranno una proposta congiunta di iscrizione del Santuario sulla lista delle aree specialmente protette di importanza mediterranea.

Articolo 17

1.Le Parti invitano gli altri Stati che esercitano delle attività nella zona definita all'articolo 3 a prendere misure di protezione simili a quelle previste dal presente Accordo, tenuto conto del Piano di azione adottato nel quadro del PAM/UNEP per la conservazione dei cetacei nel Mediterraneo e dell'Accordo sulla conservazione dei cetacei del Mar Nero, del Mediterraneo e della zona atlantica adiacente o di ogni altro trattato pertinente.

2.Il presente Accordo è comunicato a tutte le organizzazioni internazionali competenti sul piano internazionale o regionale, nonché alle Parti della Convenzione sulla protezione dell'ambiente marino e del litorale del Mediterraneo.

Articolo 18

Il presente Accordo è sottoposto a ratifica, accettazione o approvazione delle Parti firmatarie.

Articolo 19

1.Gli strumenti di ratifica, di accettazione od approvazione sono depositati presso il Governo designato come depositario del presente Accordo.

2.Il Presente Accordo entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di deposito degli strumenti di ratifica, accettazione od approvazione delle Parti firmatarie.

Articolo 20

1.Le Parti possono invitare ogni altro Stato od organizzazione internazionale interessato ad aderire al presente Accordo. L'adesione sarà aperta dopo l'entrata in vigore dell'Accordo.

2.Il presente Accordo entrerà in vigore, nei confronti delle Parti aderenti, il trentesimo giorno successivo alla data di deposito dello strumento di adesione, accettazione od approvazione.

Articolo 21

1.Ogni Parte potrà chiedere la convocazione di una conferenza di revisione dell'Accordo. Qualunque revisione necessiterà del consenso delle Parti firmatarie.

2.Ogni Parte potrà denunciare l'Accordo. La denuncia prenderà effetto tre mesi dopo la sua notifica al depositario. La denuncia fatta da una Parte aderente non comporta l'estinzione dell'Accordo per le altre Parti.

Articolo 22

1.Il presente Accordo, redatto in lingua italiana e francese, ognuna delle versioni facente egualmente fede, è depositato agli archivi del Governo del Principato di Monaco.

2.Il presente Accordo sarà registrato dal depositario conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

 

 
 
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